Industria e commercio al sicuro dal virus, le nuove regole del Governo

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Con il DPCM del 26 aprile 2020 (pubblicato nella G.U. n. 108 del 27/04/2020) sono state disposte all'articolo 2 nuove misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.

Tale provvedimento produce effetti dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020. Dal 4 maggio cessa l'efficacia del precedente DPCM 10/04/2020. Ecco in sintesi le principali disposizioni:

  • sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate, attraverso i codici ATECO, nell'Allegato 3 al DPCM 26/04/2020. Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • per le attività produttive sospese, la preventiva comunicazione al prefetto è richiesta al fine di consentire l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione ovvero la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. La comunicazione, come da modello scaricabile dal sito internet della Prefettura (prefettura.it/arezzo), deve essere inviata all'indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
  • per le attività consentite, i cui codici ATECO rientrano nell'Allegato 3, non è necessario compiere alcun adempimento formale verso la Prefettura;
  • le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali e gli altri protocolli siglati per il settore dei cantieri, del trasporto e della logistica;
  • la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

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