Cronaca
Centro scommesse ad Arezzo, il Tar Toscana conferma la chiusura di 15 giorni: “Rischio concreto per l’ordine pubblico”
Il Tar Toscana ha confermato la legittimità dei provvedimenti con cui la Questura di Arezzo ha disposto la sospensione per quindici giorni dell’attività di una sala scommesse ad Arezzo, ritenendo il locale un fattore di “rischio concreto per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini”.
Secondo quanto riportato da Agipronews, nella sentenza i giudici chiariscono che la finalità dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) non è esclusivamente sanzionatoria nei confronti del gestore, ma ha natura preventiva. La norma, infatti, consente al Questore di intervenire con la chiusura temporanea di un esercizio pubblico quando questo diventa un potenziale pericolo per la sicurezza collettiva, al fine di evitare il protrarsi di situazioni di pericolosità sociale.
Nel caso esaminato, i provvedimenti erano scattati dopo una serie di controlli delle forze dell’ordine che avevano accertato la frequente presenza nel locale di soggetti con precedenti penali e di polizia, oltre al verificarsi di due episodi di rissa. Elementi che, per il Tar, sono risultati sufficienti a giustificare l’intervento immediato dell’autorità di pubblica sicurezza.
La sentenza affronta anche il tema procedurale della comunicazione di avvio del procedimento, precisando che, in presenza di un pericolo concreto e attuale, questa può essere omessa, purché nel provvedimento siano motivate le particolari esigenze di urgenza. In situazioni in cui gli accertamenti delle forze dell’ordine delineano già un quadro chiaro e completo di rischio, il Questore può quindi adottare il provvedimento senza un previo contraddittorio con l’esercente.
Non sono state ritenute decisive neppure le misure di sicurezza che il titolare sosteneva di aver intrapreso, come l’assunzione di un consulente per migliorare il controllo del locale. Secondo i giudici, tali iniziative non risultavano supportate da accordi formali con la Prefettura né dall’impiego di personale di sicurezza secondo le modalità previste dalla normativa.
Analoga valutazione è stata espressa per il secondo provvedimento di sospensione, adottato a distanza di pochi mesi dal primo, quando ulteriori controlli di polizia avevano accertato che la situazione non era sostanzialmente cambiata nonostante la precedente chiusura. Anche in questo caso, l’urgenza di prevenire nuovi rischi per l’ordine pubblico ha giustificato l’assenza della comunicazione di avvio del procedimento.
Alla luce di tutte le circostanze, il Tar Toscana ha quindi respinto il ricorso presentato dal gestore, confermando integralmente i provvedimenti adottati dalla Questura di Arezzo e ribadendo la funzione preventiva degli strumenti a tutela della sicurezza pubblica.



