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mercoledì | 25-06-2025

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Laterina – Pergine Valdarno: fanno rumore conversazioni private rese pubbliche

Oppure si tratta di un “fake”  col fine di danneggiare la reputazione o di ottenere qualche vantaggio? È questo ciò che si chiedono coloro che hanno letto.

Tra di loro, Alberto Ricci, presidente del circolo Fratelli d’Italia del comune di Laterina Pergine Valdarno, che, a scanso di equivoci, dichiara: “Dopo aver letto sui Social la pubblicazione di conversazioni da parte di Luca Lari dove una persona, che sembrerebbe appartenere all’amministrazione Comunale e che sembrerebbe essere proprio Simona Neri, offendeva pesantemente i cittadini ed i paesi del proprio comune, chiedo chiarezza sulla vicenda“.

Conclude Ricci: “Premesso che la vita privata dei due soggetti non rientra tra gli argomenti di dibattito politico, quanto detto in alcune frasi offensive, sono di rilevante interesse pubblico e tali da comportare le dimissioni immediate di Simona Neri. Chiediamo pertanto al Sindaco di dichiarare la propria estraneità alla vicenda o di dimettersi al fine di consentire nuove elezioni che diano al Comune un Sindaco che ama i paesi in cui vive e che amministra.”

È chiaro che chi pubblica una conversazione non lo fa certo per scopo informativo, ma normalmente per diffamare, deridere, danneggiare un’altra persona. Siamo quindi quasi sempre nell’orbita del reato. Ed è per questo che, prima di inviare uno screenshot, bisognerebbe pensarci cento volte. 

La corrispondenza è privata. Lo dice la stessa Costituzione che, all’articolo 15, ne stabilisce l’inviolabilità; la corrispondenza deve pertanto rimanere libera e segreta. I limiti possono provenire solo da un provvedimento motivato del giudice. La norma, peraltro, non fa riferimento solo alla posta tradizionale, quella delle vecchie lettere imbustate (che ormai si usano ben poco) ma ad ogni altra forma di comunicazione; quindi ben si addice anche ai moderni mezzi elettronici come le chat, le email, gli sms. Nulla però si dice in merito alle sanzioni e a cosa rischia chi contravviene a questa regola. Specie nella società dell’informazione e dell’informatizzazione, è molto facile “spandere ai quattro venti” una conversazione privata, pubblicandola su Facebook o inoltrandola tramite WhatsApp in formato “immagine” (gli screenshot). Insomma, è un gioco da ragazzi far sapere agli altri cosa ha detto una persona. Il punto però è se tale comportamento è vietato anche quando la pubblicazione non arreca alcun danno e non c’è alcuna lesione dell’onore. È bene dunque chiedersi se è reato pubblicare conversazioni private e quali sono le conseguenze di questa condotta.

Il Governo ha approvato un decreto legislativo con cui è stato introdotto, nel codice penale, un nuovo delitto: quello di «diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente». In particolare viene stabilito che pubblicare o diffondere conversazioni, incontri privati, registrazioni telefoniche o telematiche costituisce reato e viene punito con ben 4 anni di carcere; ciò però solo a condizione che il fine di chi agisce sia quello di recare danno all’altrui reputazione o immagine. Dunque, è da ritenere che questo reato non scatti tutte le volte in cui la pubblicazione non costituisca una diffamazione o comunque un danno per la vittima.

Fuori dai casi previsti da tale nuova norma, solo il comportamento di chi sottrae e poi comunica a terzi l’altrui corrispondenza, a lui non diretta, costituisce reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.

Invece può scattare il reato di diffamazione se la pubblicazione della conversazione privata viene fatta allo scopo di deridere o di offendere l’altrui persona, come nel caso di chi diffonde una conversazione con una persona la quale ha commesso, nello scrivere, numerosi errori grammaticali o ha ammesso delle proprie colpe.

C’è infine la possibilità che la pubblicazione della conversazione sia diretta a far conoscere a terzi fatti o dati personali come l’indirizzo o lo stato di salute o i gusti sessuali di una persona. In tal caso siamo nell’ambito del trattamento illecito dei dati personali che viola la legge sulla privacy.

Anche il diritto all’immagine è tutelato dalla nostra legge; sicché se dalla conversazione dovesse risultare visibile il volto della vittima (si pensi a una conversazione via Skype) saremmo ugualmente nell’ambito del penale.

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