Comitato Acqua Pubblica: "Sentenza del Tar a discapito di migliaia di utenti"

. Inserito in Cronaca

"Oneri di depurazione non dovuti pagati per anni dai contribuenti e mai restituiti": il 23 dicembre scorso il TAR della Toscana ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Comitato Acqua Pubblica di Arezzo nel lontano 2014. Gianfranco Morini interviene sulla sentenza

"Il ricorso - ricorda il Comitato Acqua Pubblica di Arezzo in una nota - fu presentato avverso il decreto del  DG dell’Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) con cui venivano fissati iniqui criteri per i  rimborsi che Nuove Acque doveva fare a migliaia gli utenti per  oneri di depurazione da essi indebitamente pagati tra il 2000 al 2008. A tamburo battente l’AIT ne ha enfaticamente dato notizia in un comunicato stampa contenente diverse inesattezze ed anche falsità, arrivando perfino ad affermare che essa Autorità di ambito regionale, a seguito di tale sentenza, “può sostenere di aver svolto al meglio il proprio lavoro in ottemperanza alle leggi vigenti e a tutela dei cittadini e degli utenti del servizio idrico” dando con ciò ad intendere che il TAR si sia pronunciato nel merito del ricorso, quando in realtà il Tribunale  non  ha ritenuto di farlo sbrigandosela asserendo che  un provvedimento successivo della stessa AIT rendeva preclusivo il ricorso contro il provvedimento precedente da noi impugnato e che per questa ragione il ricorso stesso dovesse ritenersi improcedibile/ inammissibile. Se quindi è vero che per noi la sentenza è comunque sfavorevole, lo è per una questione essenzialmente formale,  peraltro affatto condivisibile in quanto  il richiamato provvedimento successivo (dedicato alle partite pregresse) nel cui titolo neanche si accennava ai rimborsi per la depurazione, ex Sent. Cost. n.335/2008, non può certo ritenersi sostitutivo, come ivi sostenuto, di quello precedente, al quale infatti espressamente rinviava.

Vero è "purtroppo, che il TAR, ha rigettato il ricorso, condannandoci anche alle spese. Evidentemente ai  giudici amministrativi di Firenze  non piace  entrare nel merito dei nostri ricorsi visto che anche nel 2019  ce ne avevano respinto  un altro con l’identica formula del difetto di interesse all’impugnazione, costringendoci a ricorrere in appello  al Consiglio di Stato da cui attendiamo definitivo  pronunciamento".

Non solo: "in questa ultima sentenza incredibilmente si  afferma che nel provvedimento dell’A.I.T. successivo a quello da noi impugnato (n.39/2014), sarebbero stati ridefiniti gli oneri, “prevedendo la corresponsione anche degli interessi legali…. la cui corresponsione in sede amministrativa non era però prevista dalla sistematica del decreto n.32/2014, impugnato dai ricorrenti”; mentre in realtà il decreto impugnato dedicava un apposito paragrafo proprio alla questione degli interessi, stabilendone la natura (interessi legali semplici) e finanche la decorrenza (, dalla data della sentenza della Corte Costituzionale, n.335/2008)".

Inoltre il TAR "non interviene in alcun modo sul merito delle questioni rappresentate nel ricorso (prima fra tutte, la prescrizione decennale, e non quinquennale, del diritto al rimborso degli utenti non depurati), la cui fondatezza è stata confermata più volte sia dai Tribunali Ordinari che dalla Corte di Cassazione. Dire peraltro, come si scrive in sentenza, che gli utenti potevano rivolgersi al Giudice Ordinario,

“chiedendo la disapplicazione degli atti generali a monte contrastanti con il pieno diritto al rimborso” ( cosa che peraltro è stata sempre fatta ed ottenuta nei procedimenti civili da noi sostenuti), equivale a riconoscere, sia pure indirettamente, il buon diritto fatto valere dagli utenti al rimborso decennale, e ad ammettere la illegittimità di quei provvedimenti; equivale inoltre ad eludere alcuni questioni di assoluto rilievo, e cioè:

-Che tutti i rimborsi sinora effettuati nei confronti dei singoli utenti non depurati, si basano proprio sulle modalità illegittime decise con il decreto impugnato;

-Che il ricorso, peraltro, è stato presentato oltre che da singoli utenti, anche dal Comitato Acqua Pubblica Arezzo che è portatore di interessi collettivi;

-Che se si lasciasse alla sola azione civile il possibile ricorso contro le modalità di rimborso decise con il provvedimento generale a monte, avendo la sentenza civile, come noto, efficacia soltanto inter partes, l'originario provvedimento illegittimo ( già molte volte riconosciuto tale e disapplicato nei giudizi civili), rimane pur sempre in vita per tutti gli altri utenti (la maggioranza), consentendo a Nuove Acque, nei confronti di costoro, di non conformarsi agli esiti dei giudizi civili (come ha sempre fatto), con un evidente risparmio di diversi milioni di euro".

Sta di fatto che "il TAR  con una decisione di tipo formalistico,  lascia in vita provvedimenti amministrativi  già molte volte riconosciuti come illegittimi dalla giustizia civile".

Per quanto poi "è stato sfrontatamente sostenuto  dall’A.I.T. nel comunicato del 23 dicembre - conclude Gianfranco Morini, Comitato Acqua Pubblica -  è stupefacente che si compiaccia di aver applicato e difeso misure  atte a non fare restituire  a tutti gli aventi diritto i soldi indebitamente pagati al gestore, spacciando ciò  come il miglior servizio che potevano fare a tutela degli interessi dei cittadini e degli utenti".  

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