Certificazione medica di idoneità psicofisica per detenzione armi. Avvio procedura di diffida

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I detentori di armi, ad  esclusione dei titolari di porto di armi in corso di validità, avevano l’obbligo di presentare entro il 13 settembre 2019, presso la Questura o i Commissariati di PS o le Stazioni dell’ Arma Carabinieri competenti per territorio, la certificazione medica di idoneità psicofisica per la detenzione di armi di cui all’art. 35 comma 7 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

La previsione è contenuta nel Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 104, entrato in vigore il 14 settembre 2018 in attuazione alla direttiva UE  2017/853 in materia di armi.

La certificazione medica deve essere rilasciata, sulla base del certificato anamnestico del medico di famiglia, dal Settore Medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale, da un medico militare o della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio effettivo. La certificazione medica va prodotta all’Ufficio di Polizia o alla Stazione dell’ Arma Carabinieri presso cui sono state denunciate le armi detenute e dovrà essere presentata ogni 5 anni. Per il calcolo dei 5 anni fa fede la data dell’ultimo certificato  medico prodotto per ottenere una autorizzazione in materia di armi, anche diversa dalla detenzione, quale una licenza di porto di armi o di collezione o di nulla osta per l’acquisto di armi. Qualora il detentore  risulti titolare di licenza di porto di armi, l’obbligo di presentazione della certificazione medica decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata. Si specifica che  dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 104/2018, la licenza di porto di fucile ha una validità di cinque anni e non più di sei anni.

La Questura invita coloro che non hanno adempiuto a tale obbligo, a provvedere al più presto, per evitare di incorrere nella procedura di diffida che farà scattare, in caso di mancata presentazione del certificato entro 60 giorni dalla notifica, la segnalazione alla Prefettura per l’applicazione del  provvedimento di divieto di detenzione delle armi ai sensi dell’articolo 39 TULPS, con conseguente ritiro della stesse.

Per ulteriori informazioni in tema di armi può essere visionato il sito della Polizia di Stato della Questura di Arezzo o  contattato l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Arezzo .

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